Novità introdotte per i creditori dalla Legge 221/2012
- 1. Quali sono i tempi di introduzione delle nuove norme?
- 2. Che cosa significa che le comunicazioni avverranno esclusivamente con PEC?
- 3. Come faccio a ricevere la PEC dal Curatore?
- 4. Gestione domande di ammissione allo stato passivo, cosa debbo fare?
- 5. Non dispongo di una PEC. Come posso fare?
- 6. Quali documenti mi trasmetterà il Curatore?
- 7. Che cosa accade se non comunico la PEC?
1. Quali sono i tempi di introduzione delle nuove norme?
La Legge 221/2012 è stata promulgata il 19 dicembre 2012.
Le novità si applicano alle procedure dichiarate dopo tale data e a quelle a tale data pendenti nelle quali non sia stata ancora fatta ai Creditori la comunicazione di cui all'art. 92 LF.
Nelle procedure in cui alla data del 19 dicembre 2012 è già stata fatta la comunicazione ex art. 92, si applica ancora il vecchio sistema fino al 31 ottobre 2013 e solo successivamente il nuovo; ma il Curatore, per prepararsi a questo compito, deve entro il 30 giugno 2013 comunicare ai creditori e terzi che vantino diritti la propria PEC e fare la richiesta di ricevere la PEC dai creditori.
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2. Che cosa significa che le comunicazioni avverranno esclusivamente con PEC?
Significa che tra Curatore e Creditori le comunicazioni saranno esclusivamente telematiche e mediante PEC.
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3. Come faccio a ricevere la PEC dal Curatore?
La Legge 221 prevede che il Curatore comunichi la PEC della procedura mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica dei creditori e dei terzi che vantano diritti sui beni in possesso del fallito, qualora tali indirizzi risultino dal registro delle imprese o dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti (INIPECIP) e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore.
La trasmissione va effettuata con l'avviso di cui all'art. 92 nel fallimento, quello di cui all'art. 171 nel concordato, quello di cui all'art. 207 nella liquidazione coatta e quello di cui all'art. 22 del D.lgds n. 270 del 1999 nelle procedure in cui alla data del 19.12.2012 le stesse non erano già state eseguite. Per tutte le altre procedure, il Curatore dovrà comunicare la PEC della procedura entro il 30 giugno 2013, per ricevere dai Creditori la comunicazione della propria PEC entro il 31 ottobre 2013.
L'obiettivo da raggiungere è duplice: comunicare ai creditori la PEC della procedura e analogamente ricevere dai Creditori la loro PEC.
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4. Gestione domande di ammissione allo stato passivo, cosa debbo fare?
Dopo l'entrata in vigore della legge, nei termini previsti, i Creditori trasmetteranno la domanda di ammissione, mediante la propria PEC, alla pec del Curatore. Ciò significa un alleggerimento delle attività di Cancelleria, e l'attribuzione al Curatore della responsabilità delle operazioni di ricezione delle domande, assegnazione numero di cronologico, e della spedizione al creditore della ricevuta di deposito della domanda.
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5. Non dispongo di una PEC. Come posso fare?
Per dialogare con il Curatore è necessario disporre di una PEC. Non è necessario essere titolari della PEC, si puo' comunicare anche la PEC di un familiare o di amico, o del professionista che ci assiste .
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6. Quali documenti mi trasmetterà il Curatore?
Il Curatore trasmetterà tutti i principali atti della procedura, a titolo di esempio il Progetto di stato passivo, lo stato passivo esecutivo, le relazioni periodiche 33 5 comma, i piani di riparto, il conto della gestione ecc.
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7. Che cosa accade se non comunico la PEC?
Il Curatore deposita in Cancelleria una copia cartacea della comunicazione e il creditore dovrà recarsi in Cancelleria Fallimenti per la consultazione .