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Guida alla procedura fallimentare:

Liquidazione dell'attivo

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1-Il sistema liquidatorio
La attuale regolamentazione dell'attivo non vede un coinvolgimento diretto dei creditori, ma soltanto indiretto tramite l'intervento del comitato dei creditori, che costituisce l'organo rappresentativo dei creditori.
E' infatti il comitato dei creditori che autorizza gli atti rilevanti della gestione del curatore e approva il programma di liquidazione, che è l'atto con il quale con il quale il curatore delinea la dinamica evolutiva della futura attività, prospettando, in base a valutazione di convenienza, l'eventuale provvisoria prosecuzione dell'attività d'impresa, l'affitto o la vendita dell'azienda o di suoi rami, la liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, ecc..
In passato, nel vigore della legge ante riforma, la vendita di beni mobili veniva autorizzata dal giudice con affidamento ad appositi intermediari, ovvero si ricorreva alla trattativa privata a prezzo non inferiore a quello di stima, oppure al miglior offerente, individuato eventualmente attraverso una gara informale, di cui normalmente il giudice stabiliva le modalità, e così via; con le stesse modalità si procedeva all'affitto e alla vendita di aziende con contenuto mobiliare. Per la vendita dei beni immobili, l'art. 108 imponeva la vendita con incanto, fatta salva la possibilità di far luogo alla vendita senza incanto (era costante l'indirizzo delle S.C. che escludeva la possibilità della vendita di immobili a trattativa privata, che, se effettuata, era considerata nulla).
Nell'attuale sistema, tutti i poteri liquidatori sono stati trasferiti in capo al curatore, al quale appartiene l'iniziativa per l'esercizio provvisorio, quando non sia stato disposto già con la sentenza dichiarativa del fallimento, per l'affitto d'azienda, e per la predisposizione del programma di liquidazione che una volta approvato, è tenuto a rispettare. E' il curatore che, quindi, procede alle vendite, mobiliari e immobiliari, e agli altri atti di liquidazione, a meno che non abbia previsto, nel programma, che le vendite siano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con pochi vincoli:
a-deve dare preferenza alla vendita unitaria dei complessi aziendali o rami di azienda e solo quando non è possibile realizzare tale modalità può passare alla vendita particellizzata;
b-deve seguire per la vendita "procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati".
c- deve informare il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione, degli esiti delle procedure liquidatori;
d- deve dare notizia, mediante notificazione, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio sui beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita.
Al curatore è stato attribuito anche il potere di sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto (comma quarto dell'art. 107) ed è stato mantenuto il potere del giudice delegato di sospendere le operazioni di vendita ed anche di impedire il perfezionamento della vendita (comma primo dell'art. 108), "quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto tenuto conto delle condizioni di mercato", ma questo potere non può esercitare d'ufficio bensì solo su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati ed è assoggettato comunque al parere favorevole del comitato dei creditori.
Si è già detto che, a causa del divieto posto dall'art. 51, i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive nei confronti del debitore dichiarato fallito, per cui il giudice dell'esecuzione, su istanza del curatore, dovrà dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione in corso alla data del fallimento; in alternativa, il curatore può subentrare nelle procedure esecutive individuali in corso, qualora lo ritenga conveniente per la massa. Nei casi di deroga al divieto di esercizio delle azioni esecutive in pendenza di fallimento, il creditore che gode di tale beneficio, quale il creditore fondiario, può iniziare e continuare l'azione esecutiva ed essere soddisfatto in quella sede, ma si tratta di assegnazioni provvisorie perché è sempre nell'ambito della procedura fallimentare che si fanno i conti definitivi, per cui anche quel creditore deve comunque insinuarsi al passivo. Norme particolari sono dettate per la vendita di alcune categorie di beni.

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